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domenica 26 febbraio 2017

Ancora sui controlli a distanza (Almaviva)

La filosofia si è a lungo interessata della differenza fra idea e azione. Qui, più modestamente, ne registriamo una singolare manifestazione.
La newsletter di venerdì scorso del Garante per la privacy ha ribadito che "il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale", confermando così la propria interpretazione restrittiva del nuovo art. 4, Statuto dei Lavoratori (interpretazione che, detto per inciso, è più restrittiva anche di quella della CEDU: v. qui).
La pronuncia (molto ampia e motivata) appare particolarmente importante, poiché statuisce con chiarezza che il comportamento aziendale "risulta in contrasto con la disciplina di settore in materia di controlli a distanza (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, legge 20.5.1970, n. 300). Tale disciplina infatti, pure a seguito delle modifiche disposte con l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, non consente l'effettuazione di attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore (v. Linee guida per posta elettronica e internet..., spec. par. 4, 5.2. lett. b) e 6; Consiglio di Europa, Raccomandazione del 1 aprile 2015, CM/Rec(2015)5, spec. princ. 14). Inoltre il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l'eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale (v., tra gli altri, Provv. n. 139 del 7 aprile 2011, doc. web n. 1812154; Provv. n. 308 del 21.7.2011, doc. web n. 1829641; Provv. 23 dicembre 2010, doc. web n. 1786116). L'assenza di una esplicita policy al riguardo può determinare una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione (cfr. Provv. n. 13 del 1° marzo 2007, Linee guida per posta elettronica e internet, doc. web n. 1387522, spec. 3; 5.2. lett. b), e 6.1.)".
Nel caso concreto, che riguarda la multinazionale Aon, l'azienda non ha adeguatamente informato i lavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati, ha configurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia di tutta la corrispondenza per ben dieci anni, ha realizzato una procedura che le consentiva di accedere al contenuto dei messaggi dei dipendenti (messaggi che, in linea con la policy aziendale, potevano avere anche carattere privato). Oltre a questo, dall'indagine del Garante "è inoltre emerso che la società continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altri soggetti. Nel corso dell'istruttoria è stato accertato inoltre, che  il titolare poteva accedere da remoto – non solo per attività di manutenzione – alle informazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti (anche privatissime e non attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa), di copiarle o cancellarle, di comunicarle a terzi violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento".

Questa è l'idea. Il controllo massivo, prolungato e indiscriminato del lavoratore è sempre e comunque vietato dalla legge.

Cui non sempre corrisponde l'azione.
Il Sole 24 Ore ci rende oggi edotti sull'ultima trovata di Almaviva.
Per chi non lo sapesse, Almaviva è una multinazionale dei call center, a proprietà italiana, che gestisce 45.000 persone in tutto il mondo, di cui ben 13.000 nel Belpaese. Da noi ha 38 sedi, mentre all'estero ha aperto 21 filiali in Brasile, Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Sudafrica, Romania, Belgio (a Bruxelles). La società è famosa essenzialmente per essere cresciuta con i contributi pubblici previsti dalla L. n. 407 del 1990 e dalla L. n. 388 del 2000 per le assunzioni in Regioni svantaggiate e per aver altresì utilizzato le più bizzarre forme occupazionali (partita IVA, lavoro a progetto, tutele crescenti ma solo fino a quando hanno permesso di godere dei noti incentivi). Prassi comune è mettere in CIG parte del personale, spostarlo di sede per godere dei benefici regionali per la formazione dei cassintegrati, richiedere straordinari a quelli rimasti a lavoro.
Grazie a questi - diciamo - escamotage si aggiudica grandi commesse (Wind, Telecom, Vodafone), o acquista concorrenti più piccoli (a Palermo, il concessionario di Alitalia). Quando un verbale dell'Ispettorato del lavoro impone alla società di stabilizzare 4.000 lavoratori assunti con contratti a progetto non corrispondenti alle norme della Legge Biagi, Cesare Damiano (Ministro del lavoro nel Governo Prodi) inserisce nella Finanziaria per il 2007 una codicillo ad hoc, che permette ai sindacati di firmare un patto scellerato: assunzioni contro rinuncia alle proprie spettanze. Con la firma di una liberatoria i neoassunti rinunciarono infatti a tutto il pregresso, ottenendo in cambio un contratto a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali, con una retribuzione di circa 8.000 Euro l’anno. Almaviva - per non farsi mancare nulla - sostanzialmente si ripaga, sempre con gli incentivi della L. n. 407.
Tuttora, l'art. 2, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 81 del 2015 (uno dei decreti del Jobs Act) prevede che le limitazioni all'utilizzo delle co.co.co. non si applichino "alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore" (unico caso concreto, proprio i call center).
La società, lo scorso autunno, si è accorta di aver subito una significativa riduzione di fatturato, a vantaggio di "attività delocalizzate in aree extra-UE" (il che suona abbastanza peculiare, detto da chi da più di dieci anni gestisce call center in Tunisia a 3 Euro all'ora, anche per Telecom). Pertanto, ha deciso di licenziare in tronco tutti i dipendenti delle sedi di Roma e Napoli, nonché di deportare quelli di Palermo (rei di aver perduto una commessa Enel) in provincia di Cosenza. A fine anno si sciolgono i nodi: a Roma quasi 1.700 dipendenti non accettano le condizioni di Almaviva e sono licenziati, a Palermo i lavoratori sono "ceduti" ad altra società, con l'intesa dell'assunzione a tempo indeterminato ma senza scatti di anzianità, mentre a Napoli l'azienda riesce a far passare le proprie proposte (tra cui una riduzione drastica degli stipendi).
Ora, la società su Napoli rilancia (sulla base del motto: "ci è andata bene una volta, proviamo di nuovo"; l'accordo, già approvato dai sindacati, deve ora essere sottoposto a referendum). Così Il Sole: "Almaviva a Napoli scommette sulla produttività e sulla qualità del servizio alla clientela, con il ricorso ai controlli a distanza e con il potenziamento della formazione".
Oltre a ribadire tagli di stipendio (in una realtà, tra l'altro, in cui gli occupati erano stati inquadrati ad un livello inferiore rispetto che negli altri call center... a proposito: qui Almaviva ha preso contributi, oltre che dallo Stato, anche dalla Regione), congelamento degli scatti di anzianità, riduzione della base di calcolo del TFR, oltre che la sempreverde Cassa Integrazione, ecco l'innovazione.
L'azienda prevede di "ricorrere a strumenti di misurazione della produttività e della qualità, nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori... I risultati della misurazione saranno visibili in tempo reale per non più del 60% delle ore lavorate settimanalmente. L'accesso alle informazioni sarà consentito al lavoratore, esclusi gli altri addetti appartenenti al suo team, che avranno invece la possibilità di verificare la produttività media...". In questo modo la guerra fra poveri, lo spasmodico tentativo di emergere a scapito dell'altro, eventualmente la delazione, entrano a pieno titolo nel diritto del lavoro italiano. Peggio del lavoratore del mese dei fast food.
"Le informazioni saranno accessibili, oltre che al lavoratore, a una figura di staff, ma non al responsabile gerarchico diretto. La scelta si spiega con l'obiettivo delle informazioni, utilizzabili per guadagnare produttività, mettendo al bando ogni tentazione disciplinare. L'accordo lo specifica: i dati sono off-limits per fini disciplinari e anche per definire avanzamenti di carriera", avendo soltanto lo "scopo di individuare aree di miglioramento nelle performance lavorative, anche attraverso percorsi di formazione". Sì, bravi, raccontatelo a un altro.

Questa è la pratica. Ti controllo minuto per minuto, ti schedo, elaboro statistiche individuali e per commessa. Poi tanto le uso solo per programmare la formazione. Certo, tangenzialmente faccio in modo che i tuoi colleghi, se sono un minimo furbi, capiscano chi è l'anello debole della catena, e si regolino di conseguenza, ma questa è - come dicono quelli che hanno studiato - una esternalità negativa (o positiva, boh).

In una situazione come questa, ci dovremmo preoccupare se - nell'alfabeto della politica - la D venga prima della P, o viceversa.


P.S.: Aggiungo un'ultima considerazione. L'azienda che si comporta in questo modo - delocalizzazione, utilizzo opportunistico di norme agevolative, frode vera e propria stando al verbale dell'ispettorato, controllo a distanza, e così via - gestisce quasi tutti i call center delle grandi aziende in mano pubblica (o comunque partecipate dallo Stato italiano).
A me pare, quanto meno, connivenza.


(Clienti di AlmavivA Contact - fonte: sito AlmavivA).

mercoledì 22 febbraio 2017

L'incertezza del diritto, la certezza della frode (Uber e i tassisti)

Quando la propaganda, la retorica, la continua mistificazione, anche una certa dose di disonestà intellettuale, vanno ad incidere non soltanto sulla vita di alcune persone, ma finiscono per corrompere la stessa tenuta del tessuto sociale di un Paese (che dovrebbe essere fatto di solidarietà inter-classe e composizione del conflitto fra le classi), mi arrabbio.
Parliamoci chiaro. La sharing economy non è economia della condivisione. Non è un baratto. Non ha neppure alcun tratto mutualistico o cooperativo. Quello era, forse e sia pure in modo confuso, il principio dei primi siti di scambio peer-to-peer come Napster.
La sharing economy, al contrario, è una cosa vecchissima, cioè la messa a sistema (e in ultima analisi lo sfruttamento) del lavoro e - talvolta - di minime immobilizzazioni proprie di una platea diffusa di persone da parte di chi ha capitali e tecnologie per farlo.
A voler essere buoni, si tratta della stessa dinamica che portò alla proto-industrializzazione inglese, basata su famiglie contadine impoverite che tentavano di incrementare le loro entrate con la manifattura a domicilio. A voler essere forse più obiettivo, di una forma subdola di caporalato, tanto più disgustosa perché - in questo caso - il padrone non ha neppure il coraggio di mandare caporali in carne ed ossa a metterci la faccia.
Non a caso, Napster è stato chiuso, mentre Uber o Airbnb prosperano e svolgono un'attività di lobby talmente aggressiva da addirittura lagnarsi di non poter contare su una legislazione omogenea in Europa (rifletta su questo, chi si chiede chi davvero sia interessato al mantenimento dell'attuale Unione Europea).
Uber o Airbnb sfruttano le comunità e le impoveriscono, ne predano le risorse e le opportunità drenando i maggiori proventi, comportano perdita di posti di lavoro e aumento del costo della vita, in perfetto stile neo-liberista danno un'impressione - peraltro del tutto erronea - di un risparmio immediato (e dunque di un'accresciuto quanto fittizio potere d'acquisto) all'utente che però - essendo anche un lavoratore - ne subisce strutturalmente settanta volte sette le conseguenze in termini di deflazione salariale, espulsione dai centri cittadini, e via dicendo. Così come accade con le tariffe telefoniche. Così come accade con le compagnie di volo low cost (immagino che i dipendenti di Alitalia capiscano cosa intendo).
Rispetto ai casi precedenti, qui si aggiunge un ulteriore profilo particolarmente inquietante, che è quello dell'illegalità. Attenzione: non l'illegalità del gestore del servizio, ché anzi l'evasione fiscale e - se mi si passa l'espressione - il dumping amministrativo sono anch'essi traslati, sia pure in modo implicito, su coloro che (pensando di sfruttare un'opportunità) sono in realtà i maggiori sfruttati. Andare dal commercialista è un problema dei singoli cittadini, dice Chip Conley, con la doppiezza schifosa di chi sa benissimo che - ove questo accadesse - chiuderebbe la sua rivoltante baracca in meno di dieci minuti.
(Che persona sia lo dimostra anche il suo riferimento demenziale al Palio di Siena, che non commento per carità di patria).
È sempre la stessa storia. Sempre la stessa storia. Sfruttamento e nient'altro. Evasione fiscale e nient'altro. Questa volta, su scala planetaria.
Per questo è allucinante chi parla di futuro, di innovazione, di disruption (questi ultimi, normalmente, sono quelli che non sanno l'inglese), rispetto a qualcosa che puzza di Ottocento da mille miglia.
O forse no. Forse è l'atteggiamento giusto, anche questo genuinamente ottocentesco. Secolo di positivismo, di ferme credenze nelle magnifiche sorti e progressive. Ma, come sempre, la ginestra dell'austerità arriverà per tutti, anche per coloro che il calle insino allora dal risorto pensier segnato innanti abbandonarono, e volti addietro i passi, del ritornar si vantano, e procedere il chiamano.
(Abbiamo anche un Papa modernista, infine).
Questo atteggiamento trapassa quasi naturalmente nell'altro, diffusissimo, che vede in queste dinamiche (e in qualsiasi portato di tecnologia & globalizzazione) qualcosa di inevitabile: there is no alternative, TINA per gli amici. È interessante notare, peraltro, come un tale modo di pensare possa scindersi in due diverse visioni - absit iniuria verbis - filosofiche: da un lato i, diciamo, "panglossiani", dall'altro gli "ontologici". Il che non vieta, anzi spesso favorisce, una certa sovrapposizione dei piani, che potremmo definire "hegelismo tecnologico". Tecnologia, realtà e razionalità si fondono in un tutt'uno.
Per questi personaggi, progresso significa regressione ad uno stato di natura in cui lo Stato è dissolto nella privatizzazione di qualsiasi servizio, prodotto da lavoratori per consumatori che non posseggono alcunché, ma prendono in prestito, che non hanno casa, ma viaggiano ovunque ci siano opportunità (?), magari in economy di Ryan Air.
Se accettiamo questo punto di vista, è evidente che si ritiene illegittima, o comunque dannosa, qualsiasi norma statale volta a governare dinamiche economiche o sociali. A partire dalla qualificazione di un determinato mestiere come "servizio pubblico", pertanto da sottoporre a controlli e tutele (fino a punte surrealiste come il tentativo di liberalizzazione di alcune attività proprie del Notariato), ovvero dalla costatazione che - in certe circostanze - la concorrenza sfrenata, oltre a non portare benefici ai consumatori, porta danni irreparabili ai prestatori di servizi.
(Ne sa qualcosa la mia parrucchiera, che ha visto aprire - e in gran parte chiudere - cinque negozi analoghi al suo nella medesima strada. Lei ha perso fatturato, gli altri non ne hanno guadagnato in maniera sufficiente. Non mi risultano tagli rivoluzionari in zona).
Lacci e lacciuoli devono essere eliminati, punto. Chi ne godeva, deve essere punito, o quanto meno ignorato. Non c'è altro.

Il concetto di "diritto" si sovrappone, fino a confondersi, con quello di "privilegio".
Hai comprato a caro prezzo una licenza? Peggio per te, sei un privilegiato, limitatore della concorrenza, profittatore del consumatore, anti-meritocratico, dunque se c'è chi - senza preavvertirti - ti cambia le regole del gioco a metà partita, ben ti sta. Sei un artigiano che, grazie a una Repubblica madre di parto e di voler matrigna (per restare in tema), non avrà mai una pensione e dunque conti di rivendere la tua licenza per garantirti una vecchiaia dignitosa? Accontentati della minima, tanto spenderai poco di cellulare.
Ora, questo modo di ragionare mostra più di una crepa.
In primo luogo, non tiene conto che la globalizzazione è anch'essa un sistema di regole, anzi uno dei più complessi e normati sistemi giuridici che siano mai stati prodotti dall'uomo (basti pensare ai vari round GATT prima e WTO dopo, o all'Unione Europea). Non solo: proprio le società di punta della sharing economy, come Uber o Airbnb, sono quelle che più di altre per avere un sistema normativo chiaro ed omogeneo a livello come minimo continentale. Non è che non amano le leggi; non amano le leggi che non li favoriscono. Anche in questo caso, niente di nuovo: "la così detta crisi dello Stato moderno implica... la tendenza di una serie grandissima di gruppi sociali a costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente".
Santi Romano. 1918.
Secondariamente, è singolare che coloro che sostengono tesi così radicali siano spesso dei giornalisti, cioè persone che fanno parte di un ordine la cui utilità è spesso oggetto di indagine a "Chi l'ha visto?", di cui però rivendicano invece il mantenimento con le unghie e con i denti; oppure liberi professionisti, tutti talmente contrari alla determinazione di materie riservate da fare battaglie anche parlamentari per mantenere o, meglio, ingrandire il proprio orticello, oltre che finire continuamente in carte bollate quando i consigli devono essere rinnovati.
Le battaglie fra commercialisti e ragionieri, o fra commercialisti e consulenti del lavoro sono diventate mitologiche.
Ora, è mai possibile che si sia giunti a un tale livello di aberrazione e di mancanza di solidarietà da non capire che la battaglia di oggi contro i tassisti - cui molti si iscrivono, a vedere dalle reazioni sui social media - sarà la battaglia contro gli avvocati o i commercialisti di domani, ed è la stessa contro parrucchieri, baristi, edicolanti di ieri?
State meglio dopo le "lenzuolate" del Rivoluzionario Socialista? State meglio? O, semplicemente, godete nel vedere altri soffrire, come avete sofferto voi? O, peggio, come vi illudete che non soffrirete mai voi?
Ma, si sa, in Italia "tutti" sottintende "tutti gli altri".

P.S.: Ho letto spesso in questi giorni che Uber sarebbe la soluzione al monopolio dei tassisti, che praticano prezzi troppo alti, inavvicinabili per le classi meno abbienti.
A parte il fatto che questa rappresentata cupidigia dei tassisti italiani è discutibile, vorrei porre un quesito a tutti coloro che espongono tesi di questo genere.
Mi chiedo: una concorrenza sana si attua attraverso l'impoverimento di intere classi di artigiani, messi sotto pressione da multinazionali che sfruttano lavoro PRIVATO senza retribuirlo adeguatamente ed al di fuori di tutte le regole, anche di sicurezza e fiscali, oppure attraverso un potenziamento vero del sistema dei mezzi PUBBLICI, sia su strada sia su rotaia?
E aggiungo: il potenziamento dei mezzi pubblici, può avvenire nel contesto di un sistema di regole che impone una continua riduzione delle risorse a disposizione dello Stato e dei suoi Enti territoriali minori, causa il rispetto di un parametro europeo di cui non rintraccia alcuna ragionevolezza economica o finanziaria (ma grande appeal fideistico)?
Ovviamente sono domande retoriche.

sabato 18 febbraio 2017

#fakenews

Sarebbe molto interessante capire la genesi dell'attuale attacco a coloro che, al di fuori dei media tradizionali, cercano di svolgere una funzione informativa spesso distante dalla vulgata giornalistica e televisiva. Questa genesi - la genesi del concetto stesso di fake news - è probabilmente da ricercarsi, come accade per tutti i temi all'ordine del giorno nel Vecchio Continente, Oltreoceano: una a mio avviso significativa confessione, in questo senso, l'abbiamo avuta addirittura in diretta.


Io, però, più limitatamente, non vorrei andare oltre le Colonne d'Ercole.
Già così, il materiale è veramente enorme.
A livello di Unione Europea - ancora scioccata per il risultato del referendum sul Brexit - la questione esplode soprattutto dopo l'elezione di Trump negli USA, ma affonda le sue radici come minimo nei 24 mesi precedenti. Certo, verso fine 2016, dopo il clamoroso fallimento dei media tradizionali statunitensi, tutti schierati, da destra a sinistra, con la Clinton, e in vista di elezioni molto importanti in Paesi chiave (il referendum costituzionale in Italia, già clamorosamente perso dal "Kasparov della cazzata", le elezioni in Olanda, Germania e Francia), il Parlamento partorisce il documento di maggiore risonanza, cioè questa fantastica "Risoluzione... del 23 novembre 2016 [ma l'inizio dei lavori data al marzo precedente, N.d.R.] sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi".
I "terzi" sono la Russia e l'ISIS, posti in pratica sullo stesso piano. Tanto per dire.
Chi è certo di non avere neppure remote pulsioni aggressive, può leggere il testo originale qui. Per tutti gli altri, rimando a questo storify c, che è meglio di un trattato.
Peraltro la connessione fra il "problema russo" e la propaganda mediatica ha data più antica.
Il tutto prende una piega ufficiale, per quanto posso ricostruire io, a marzo 2015 con le decisioni del Consiglio europeo (cioè il Consiglio dei Capi di Stato e di governo, il cui vecchio simbolo qui accanto è tutto un programma, e che è cosa diversa sia dal Consiglio dell'Unione Europea - che raccoglie un esponente del governo di ciascuno degli Stati membri dell'UE e rappresenta il principale organo legislativo dell'Unione - sia dal Consiglio d'Europa - che è un'organizzazione internazionale autonoma, di cui parleremo diffusamente sotto).
In breve, dopo aver ribadito le sanzioni a Mosca e stanziato fondi in cambio delle "solite" riforme per l'Ucraina, si sottolinea la "necessità di sfidare le attuali campagne di disinformazione della Russia" e si invita "l'Alto Rappresentante [che poi, in parole povere, sarebbe la Mogherini], insieme con gli Stati membri e l'Unione Europea, a preparare per giugno 2015 un piano d'azione in materia di comunicazione strategica", iniziando - come primo passo concreto - dalla creazione di un "team della comunicazione". Sono dieci esperti, pagati anche dagli Stati membri, il cui nome farebbe invidia anche a un corpo di marine: East StratCom Task Force (vi prego di farvi un giro sul sito perché è meraviglioso. Una perla tra tante: la task force "non cerca di indirizzare l'opinione pubblica, ma solo di verificare fatti e informazioni". Come no) e sono incardinati nell'EEAS, questa specie di servizio para-diplomatico dell'UE.
Per capire di che si tratta, qui di seguito un re-tweet a caso.
L'iniziativa dei Capi di Stato e di governo è fatta immediatamente propria dal Parlamento Europeo che, prima della Risoluzione sopra ricordata, ne produce un'altra del 10 giugno 2015, in cui si leggono amenità varie: il suddetto Parlamento "è estremamente preoccupato per la recente tendenza dei media russi, controllati dallo Stato, di riscrivere e reinterpretare eventi storici del XX secolo..., nonché per il ricorso alla narrativa storica selettiva a fini di propaganda politica attuale" ("chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato", N.d.R.), oltre che per "i contatti e la cooperazione sempre più intensi, tollerati dalla dirigenza russa, tra partiti europei populisti, fascisti e di estrema destra, da un lato, e gruppi nazionalisti russi, dall'altro; riconosce che ciò rappresenta un pericolo per i valori democratici e per lo Stato di diritto nell'UE..." (Salvini, dunque, potrebbe essere un hacker russo e sicuramente lo è la Le Pen, N.d.R.); pertanto, sempre quel campione di democraticità e trasparenza che è il Parlamento, (i) "invita l'UE a sostenere progetti volti a promuovere e sviluppare elevati standard giornalistici, la libertà dei media e un'informazione imparziale e affidabile in Russia, nonché a smantellare la propaganda nell'UE e nei paesi del partenariato orientale", e (ii) "invita la Commissione a rendere disponibili finanziamenti sufficienti per le iniziative intese a sviluppare alternative mediatiche in lingua russa ai media russi controllati dallo Stato, al fine di fornire al pubblico russo-fono fonti d'informazioni credibili e indipendenti" (due righe per dire quello che si può spiegare con una sola parola, contro-propaganda, N.d.R.). Tradotto: date più soldi ai Rambo del web.
A fine dicembre Andrus Ansip - il commissario che riunisce sotto di sé tutte le competenze in materia di "mercato unico digitale" (quello del roaming, per capirsi) - dichiara al Financial Times: "sono preoccupato, come lo sono tutti i cittadini dell’Unione, specialmente dopo quello che è successo durante le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Credo fortemente dell’autoregolamentazione, ma prima di essere pronti per questa prospettiva sono necessari alcuni chiarimenti”. In sostanza: o Facebook, Twitter, Google e compagnia non si adeguano, rischiano di incorrere in provvedimenti della Commissione. Il Codice di condotta contro l'hate speech - concetto già puzza terribilmente di censura, oltre che di inversione orwelliana del significato rispetto al significante, e che implica altresì un appalto a soggetti privati di funzioni prettamente statali che nessuno dovrebbe tollerare - evidentemente non basta, soprattutto nei Paesi dove, a breve, si terrà quel barbaro e ancestrale rito noto come "elezioni". Non è il solo a pensarla così (faccio notare che Ansip e Ilves sono estoni. Non proprio un dettaglio).
Anche il Consiglio d'Europa (un'organizzazione internazionale diversa dall'Unione Europea, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani e l'identità culturale europea", ammesso che esista: ne fanno parte, ad oggi, 47 Stati) ha detto la sua. E lo ha fatto adottando un rapporto di una senatrice verdiniana già pentastellata, iscritta all'Alde (sì, proprio i fenomeni che hanno fatto battere una musata epica proprio a Grillo), Adele Gambaro (la ritroveremo).
Il rapporto è una specie di fritto misto: "l'obiettivo... è disciplinare l'informazione online come avviene per quella offline, usando gli strumenti già a disposizione negli ordinamenti giuridici nazionali, le leggi contro le informazioni false, illegali e lesive della dignità personale per contrastare la diffusione di notizie distorte, che quotidianamente inondano internet, consentendo per esempio ai colossi della rete l'uso di selettori software per rimuovere i contenuti falsi, tendenziosi, pedopornografici o violenti". E ancora: "è fondamentale aggregare la collaborazione digitale tra i diversi Paesi, oggi ancora carente. Questo, ridiscutendo del tabù dell'anonimato, della trasparenza e della proprietà dei media online, del diritto di replica, del diritto all'oblio, della protezione della privacy e della rimozione dei contenuti online. Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi, nel circuito istantaneo della rete".

Ricapitoliamo: si inizia con l'asserita necessità di combattere la propaganda russa via web, si finisce col proporre la soppressione dell'anonimato online e la rimozione di contenuti scomodi. Sarò io poco sveglio, ma mi pare vi sia un discreto salto logico.

Non solo.
Quello che appare ancora più impressionante, almeno sulla base delle mie conoscenze, è l'assoluta mancanza di approfondimento giuridico della questione. Eppure, il punto di partenza in materia esiste, ed è rappresentato dal testo della CEDU.
Ai sensi dell'art. 10, "ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera...". Tuttavia, ai sensi del comma 2, "l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e  responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui...". Inoltre altri articoli, soprattutto gli artt. 14 (divieto di discriminazione) e 17 (divieto di abuso del diritto: "nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione"), prevedono restrizioni implicite alla libertà di espressione.
In questo quadro di grande incertezza - da un lato l'ampia formulazione dell'art. 10, c. 1, interpretata peraltro dalla giurisprudenza della CEDU in modo estensivo, fino a ricomprendervi qualsiasi tipologia di manifestazione del pensiero, indipendentemente dalla forma ovvero dallo specifico contenuto (artistico; religioso; addirittura commerciale sia pure con certe limitazioni in caso di pubblicità decettiva o concorrenza sleale) della comunicazione (in un caso recente, riguardante il nostro Paese, la Corte ha addirittura evidenziato come, in linea di principio, il diritto di cronaca possa in qualche caso avere la meglio sul diritto alla riservatezza delle comunicazioni personali), dall'altro un secondo comma così vago da permettere, in linea di principio, abusi in senso censorio da parte degli Stati - la Corte Europea si è mossa in modo molto lucido.
In linea generale, la Corte ha sottolineato che le limitazioni poste dallo Stato alla libera manifestazione del pensiero debbono essere necessariamente previste dalla legge, perseguire scopi legittimi e configurarsi come misure necessarie in una società democratica  per raggiungere i medesimi scopi. Inoltre, le limitazioni del diritto di cronaca sono vagliate con particolare severità, stante lo stretto rapporto fra pluralismo e democrazia.
Anche in relazione a ciò che si dirà in seguito, il principio della "riserva di legge è molto importante", perché comporta anche alcuni corollari, quali l'accessibilità agli interessati alla norma, una formulazione molto precisa della stessa (onde consentire di prevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze di causa, le conseguenze che possono scaturire da una determinata azione), la possibilità di conferire a autorità pubbliche un potere discrezionale che però dev'essere connesso allo scopo legittimo in gioco e non può mai sfociare nell'arbitrio (Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, Serie A, n. 226 - A).
Non solo: a garanzia del diritto del singolo, la Corte di recente si è riservata di valutare se le restrizioni previste dalla legge si concilino con lo spirito dell'art. 10, con ciò limitando di fatto il margine di apprezzamento discrezionale concesso agli Stati.
Infine, la Corte ritiene di poter giudicare in ordine alla proporzionalità fra violazione di un limite alla libertà di espressione e la sua sanzione (caso Ormanni). Una sanzione detentiva non è MAI proporzionata (salvo il solito caso dell'incitamento all'odio, specie se razziale: sono giudici abbastanza di ampie vedute, ma restano funzionari europei...).
Rispetto alle fake news, poi, la Corte osserva che in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di "cane da guardia" (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, sentenza del 25 giugno 1992) e che il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, sentenza del 25 aprile 1995; Thoma c. Lussemburgo n. 38432/97, CEDH 2001-III), ha l’obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (Fressoz e Roire c. Francia n. 29183/95 CEDH 1999-1; Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia n. 21980/93, CEDH 1999-III).

Di tutto questo, nel dibattito del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa non c'è traccia.

Evidentemente, lo scopo censorio fa premio su qualsiasi altra considerazione, non dico di sostanza, ma quanto meno di forma. Comunque, dalle istituzioni europee, la caccia alle streghe si espande a macchia d'olio in molti Paesi dell'Unione (oltre che in note democrazie come il Myanmar e la Cina: a questo proposito consiglio la lettura di un articolo del Guardian oltre il dadaismo, enorme fake news per combattere le fake news).

L'Italia...
In Italia, com'era da immaginarsi, il tema della contro-propaganda è passato in secondo piano, a favore di quello della censura. Sicuramente due momenti significativi sono state le prese di posizione di Laura Boldrini, che (per quanto ciascuno di noi tenda a rimuovere l'idea) è tuttora Presidente della Camera dei Deputati, e di Giovanni Pitruzzella, Presidente dell'Autorità Antitrust (sebbene lui, con ogni evidenza, ritenga di essere piuttosto presidente dell'AgCom).
Quest'ultimo si è sentito in dovere addirittura di invocare, "contro la diffusione delle false notizie..., una rete di organismi nazionali indipendenti ma coordinata da Bruxelles e modellata sul sistema delle autorità per la tutela della concorrenza, capaci di identificare le bufale online che danneggiano l’interesse pubblico, rimuoverle dal web e nel caso imporre sanzioni a chi le mette in circolazione". Probabilmente la vorrebbe presiedere.
La nostra amabile Presidente della Camera, invece, ha sposato una linea più morbida (cioè, senza eufemismi, più subdola). Prima, ha lanciato un'ampia petizione contro le fake news - tra l'altro sponsorizzata da un'agenzia di stampa notoriamente indipendente - e arruolato alcuni debunker di grido, tra cui il fantasmagorico Paolo Attivissimo (vi ricordare il Consiglio?, come prima cosa creare un team di comunicazione...).
Poi, ha addirittura scritto a Zuckerberg, chiedendo a lui ed agli altri gestori di social network di fare il lavoro sporco.
Come si vede, il bastone e la carota, esattamente come su scala europea.
Se non che...
1) "Punire" le fake news tramite chiusura di account, o disattivazione della possibilità di monetizzazione delle visualizzazioni dei siti, o ancora riduzione delle indicizzazioni di blog o canali youtube, significa permettere una specie di "giustizia privata" (sì, perché pare che le società delle Felpe californiane pare siano ancora soggetti privati) in aperto contrasto con quanto richiesto dalla CEDU in relazione al principio della "riserva di legge".
2) Tutta questa congerie di dichiarazioni, piani, proposte, sia a livello europeo sia a livello italiano, tende ad equiparare la "bufala" (cioè un'informazione non corretta) a una "notizia falsa" o fake news (che è concetto più ristretto del precedente), e quindi la "notizia falsa" al c.d. "hate speech" (che è concetto ancora diverso, che può anche prescindere dalla verifica in ordine alla veridicità dell'affermazione "di odio"). In questo modo, si possono continuare a leggere o sentire, sui media mainstream, le più incredibili bugie economiche, le più demenziali previsioni sul futuro del Paese, una quotidiana diffamazione della spesa pubblica e, per quella via, dello Stato sociale. 

Tutto questa attività ha preparato il terreno per il disegno di legge sulla "prevenzione della manipolazione dell'informazione on line", come si esprime l'ineffabile senatrice Gambaro, che abbiamo già trovato sopra.
Ora, questo disegno di legge, si distingue per due particolarità: (i) per essere firmato da parlamentari di vari partiti e schieramenti ma soprattutto di quelli di opposizione (Ala, Lega Nord, Forza Italia) e comunque tutti di terza o quarta fila, in modo da non impegnare i rispettivi partiti né imporre calendarizzazioni particolarmente rapide; (ii) per dimostrare una sciatteria giuridica ai limiti dell'incredibile.
I primi due articoli prevedono due nuove fattispecie di reato (siamo, cioè, in un ambito penale). La prima (art. 1, c. 1) riguarda "chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a Euro 5.000".
Il reato trova collocazione sistematica nel titolo dedicato alle contravvenzioni di polizia e, più precisamente, nel capo relativo alle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza, nella sezione che riguarda l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica; però in questa fattispecie, guarda caso, al contrario che nel precedente art. 656 c.p., il riferimento all'ordine pubblico non c'è.
Ora, la senatrice Gambaro dovrebbe sapere che la Corte Costituzionale ha "salvato" l'art. 656 c.p. con tre successive sentenze (C. Cost., sent. 16 marzo 1962, n. 19; C. Cost., 19 dicembre 1972, n. 199; C. Cost., 3 agosto 1976, n. 210), coordinando l'art. 21, Cost., il limite rappresentato "dalla necessità di non incidere nel campo degli altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti", tra cui sicuramente trova spazio l’ordine pubblico "inteso nel senso di ordine legale su cui si poggia la convivenza sociale", costituendo "un bene collettivo, che non è dammeno della libertà di manifestazione del pensiero" (v. qui). In quest'ottica, l'ordine pubblico è un'espressione che compendia le prerogative dello Stato al mantenimento dell'ordine repubblicano, assicurando che queste possano essere garantite "anche in presenza dei diritti... [di cui] agli artt. 13 ss. Cost., rafforzandone ... il valore e la vigenza". Ciò nonostante, parte della dottrina ha comunque criticato la succitata ricostruzione, auspicando "un intervento coraggioso" volto a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma. In ogni caso, l'applicazione dell'art. 656, c.p., risulta particolarmente ridotto, ove si faccia riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha distinto il "diritto di cronaca" (che non deve essere né tendenzioso, né esagerato: v. anche le sentenze CEDU sopra riportate) dal "diritto di critica": quest’ultimo infatti "non si concreta nella narrazione di fatti, bensì si esprime in un giudizio o più genericamente nella manifestazione di una opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva" (Cass., 16 aprile 1993; Cass., 8 aprile 2002).
In sostanza, qualsiasi condotta che, rifacendosi a fatti realmente accaduti, ne dia una interpretazione anche fortemente soggettiva, NON può condurre all'incriminazione.
Restano le notizie "false". Queste sì che, ove pubblicate, sono punibili, ma soltanto laddove creino un turbamento dell'ordine pubblico. Si tratta di un reato di pericolo, certo, ma di pericolo concreto. Se così non fosse, non vi sarebbe rispetto dell'art. 21, Cost..
L'altra fattispecie del d.d.l. Gambaro è ancora migliore.
Riguarda "chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono
destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi
pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di
piattaforme informatiche destinate alla diffusione online". Qui, oltre all'ammenda, c'è la reclusione "non inferiore a dodici mesi" (ventiquattro in caso "di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici").
Qui la giurisprudenza CEDU non è ignorata, è proprio consapevolmente violentata.
Ma non solo (ho quasi pudore a scrivere il resto).
La norma è posta dopo un'altra, di cui è in sostanza il calco, che punisce il disfattismo politico (!) ed è applicabile solo in tempo di guerra (!!). In tempo di guerra! Ci rendiamo conto? Questa gente pensa davvero di star combattendo una guerra! Ed hanno ragione, badate bene, hanno ragione. Il problema è che i loro nemici siamo noi. Noi. Quel popolo che, fino a prova contraria, dovrebbe essere il depositario di quella sovranità di cui loro fanno continuamente strame.
Commentando la norma, così si esprime Andrea Sereni: "in breve, i reati politici risentono della realtà dittatoriale del tempo in cui furono concepiti. L’importanza degli interessi in gioco, sicurezza e prestigio dello Stato, giustificano pesanti deroghe alle garanzie individuali previste nella stessa parte generale del codice Rocco per la criminalità normale".
Ecco.
Ma se si tratta di un disegno di legge scritto male, presentato da peones, che non diventerà mai legge, perché perdere tutto questo tempo e scriverci addirittura un post? Il perché, senza che ve lo dica io, ve lo spiega bene Palombi.
Eh sì, il solito vergognoso metodo Juncker. Gettare all'opinione pubblica un ballon d'essai evidentemente esagerato, evidentemente irricevibile, evidentemente liberticida, per poi tornare parzialmente indietro, iniziare a discutere, mediare, ed alla fine raggiungere, come fosse una cosa normale, l'obiettivo che ci si era prefissati e che, senza tutta questa lunga ma fruttuosa operazione di creazione di una cortina fumogena, mai e poi mai sarebbe stato concesso.
So che per molti di voi questa volta sarà diverso.
E invece no. Non è mai diverso.



Secondo Il Foglio, anche questa di Messora sarebbe una fake news...

* * * * *

Ricapitoliamo.
Da un lato si presenta una proposta di legge chiaramente irricevibile (che, sia detto per inciso, non sarebbe stata applicabile alle testate giornalistiche!), dall'altro - sfruttando la "minore attenzione" dell'opinione pubblica - si raggiunge comunque l'obiettivo voluto sin dal principio, cioè silenziare le voci libere del web (tramite il ricatto del divieto di pubblicità, a insindacabile giudizio di Google) per permettere alle Botteri di ogni dove di continuare a propalare le loro fregnacce a reti unificate.
Se vuoi dire il falso, devi essere giornalista.
Quello che, obiettivamente, più mi ripugna, è che questo modo di agire (e, peggio, di pensare) è sposato addirittura da giuristi. Per esempio, Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione alla Cattolica di Milano: "i colossi della rete devono intervenire tempestivamente per frenare la condivisione di palesi bufale, a fronte di segnalazioni da parte degli utenti, e per limitare la diffusione, la visibilità e la pubblicità di siti che ciclicamente ospitano notizie inattendibili...". Notare un professore che auspica sostanzialmente la legalizzazione del reato di violenza privata e la delazione: si parla infatti di utenti e non di interessati. Ancora: "serve una rete di organismi nazionali indipendenti, ma coordinata da Bruxelles, e modellata sul sistema delle autorità per la tutela della concorrenza, capaci di identificare le bufale on line che danneggiano l'interesse pubblico, rimuovendole dal web e imporre sanzioni a chi le mette in circolazione. L'obiettivo è far perdere credibilità - e pubblicità - alle notizie false e alle testate che le ospitano". Notare gli "organismi indipendenti che dipendono dalla UE" e il rapporto fra notizie da censurare e "interesse pubblico" (cioè dell'élite dominante).Se poi si aggiunge che il prof. Razzante  è molto preoccupato non solo della "verità" delle notizie che appaiono sul web, ma anche della loro "rilevanza"...

* * * * *

Questo post non finirà mai.
Perché la verità supera continuamente la più fervida fantasia.
Il Parlamento Europeo ha infatti votato una nuova "regola" assembleare (non pubblicata) che attribuisce al Presidente del Parlamento la possibilità di "spegnere" le trasmissioni in diretta dei dibattiti parlamentari "in caso di linguaggio o comportamenti diffamatori, razzisti o xenofobi dei parlamentari". Nel caso, ai parlamentari è inflitta anche una sostanziosa multa. Non bastando questo, il "materiale incriminato" può essere rimosso dalle registrazioni.
L'opinione pubblica, in sostanza, sarà informata dei discorsi (ritenuti) diffamatori (dal Presidente del Parlamento) solo e soltanto vi siano giornalisti (non compiacenti) a riportare quanto accaduto.
(Apro parentesi. Sarò io poco attento, ma la notizia sui giornali italiani non l'ho trovata. Se la conosco, è grazie agli amici su Twitter e alla stampa anglosassone.
Chiusa parentesi).
Pare che chi ha criticato il provvedimento abbia sottolineato che "le regole sono state formulate in modo vago e possono dunque essere manipolate o utilizzate come strumento di censura". Saranno sicuramente un'accolita o di fascisti o di bolscevichi. O entrambe le cose.
O forse no. Così scrive il Telegraph: "ciò compromette l'affidabilità degli archivi del Parlamento in un momento in cui il sospetto di 'notizie false' e manipolazione minaccia la credibilità dei media e dei politici, ha detto Tom Weingaertner, presidente della Associazione della Stampa Internazionale con sede a Bruxelles".
(Apro di nuovo parentesi. Leggete l'articolo del Telegraph, che è meraviglioso nella parte in cui discute le modalità "tecniche" per realizzare questa censura, ivi compresa la differita di pochi secondi, tipo Superbowl per evitare le tette al vento di Janet Jackson. Chiusa parentesi).
Altri pericolosi sovversivi hanno evidenziato come l'utilizzo abnorme di questa regola potrebbe portare a modificare il senso dei dibattiti: "se si segue tutto il dibattito è una cosa, ma se si dispone solo di alcuni mezzi di comunicazione che tirano fuori singole frasi, si potrebbe vedere falsificata l'intera questione".
A proposito. Il Presidente del Parlamento Europeo è Tajani.

giovedì 9 febbraio 2017

Il decreto salva-Mps è legge

Dunque, in un post di qualche tempo fa ho parlato del D.L. 237 del 2016, noto anche come salva-banche (cioè salva-Mps). Qualche giorno fa il conte che presiede il Monti IV, al Senato, ha posto la fiducia al maxi-emendamento che ha riscritto la legge di conversione. La Camera stamattina si è accodata diligentemente.
In quel post sollevavo qualche dubbio sull'impianto del D.L., essenzialmente perché mi appariva troppo morbido (rispetto al principio del burden sharing imposto dalle autorità europee) nei confronti sia degli attuali azionisti (che beneficiavano di un prezzo di emissione delle nuove azioni fortemente sopravvalutato rispetto a quanto ci si sarebbe potuti attendere in caso di "soluzione di mercato") sia degli obbligazionisti subordinati (cui veniva riconosciuta la conversione dei bond in base al loro valore nominale, o con un haircut piuttosto ridotto). Inoltre, il meccanismo di indennizzo degli obbligazionisti subordinati retail - cui fu collocato un upper Tier 2 di 2 miliardi di Euro (connivente Banca d'Italia) per reperire risorse volte all'acquisto di Antonveneta - mi appariva confuso, oltre che estremamente di favore.
Il testo finale (di cui per carità di Patria tralascio le disposizioni in materia di "educazione finanziaria", che hanno sostituito l'altra importantissima norma relativa a non so che gara golfistica) non risolve questi dubbi, anche se interviene su alcune questioni.

I. Il prezzo di emissione delle "nuove azioni"

Il precedente art. 18, c. 4, disponeva che il "valore-base" da cui partire per la determinazione dei prezzi delle nuove azioni (distinti per i titoli di obbligazioni subordinate oggetto di conversione e per il Tesoro) fosse determinato: (i) per le banche non quotate, sulla base di una perizia giurata di stima; (ii) per le quotate, come media delle chiusure delle ultime trenta sedute di borsa.
Opportunamente, il maxi-emendamento fissa dei criteri cui il perito deve attenersi nella propria relazione di stima (consistenza patrimoniale della società, prospettiva reddituale e multipli di mercato applicabili a quotate analoghe, ma anche eventuali perdite rivenienti da probabili operazioni straordinarie), la quale - inoltre - diviene rilevante anche per le quotate laddove restituisca un valore inferiore a quello determinato come media dei corsi di borsistici e le azioni di tali quotate siano state sospese dalla contrattazione (come Mps) per almeno 15 giorni.
Ma, soprattutto, quello che cambia è l'Allegato tecnico.
La formula per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da attribuire agli obbligazionisti non è cambiata, ma è stata modificata la determinazione di alcune variabili fondamentali. In particolare, per quello che riguarda Mps, mentre il vecchio allegato avrebbe restituito un prezzo di emissione delle nuove azioni uguali al prezzo medio di borsa dell'ultimo mese delle vecchie (cioè una ventina di Euro), col nuovo si può pensare ad un possibile valore compreso tra gli 8 e i 10 Euro.
Addirittura, sempre in relazione al caso-Mps e per quanto riguarda il Tesoro, lo sconto - da nullo - è fatto pari al 62,5% (tra 6  e 8 Euro?).
Due considerazioni.
La prima: cosa comporta questa modifica? Che gli obbligazionisti sono (ulteriormente) avvantaggiati e che i "vecchi" azionisti saranno completamente spazzati via (la riduzione delle quote potrebbe attestarsi, se ho fatto i conti correttamente, attorno all'80%). D'altronde, negli ultimi anni, Mps ha una lunga e ingloriosa tradizione di aumenti iper-diluitivi. Stavolta - visto che entra in forze lo Stato - non ci sarà neppure bisogno che Consob accenda un faro.
La seconda (ultima ma non da ultima, diciamo). Ma è normale, dico, è normale, che si modifichi la più intima sostanza del decreto, cioè il valore delle nuove azioni Mps, semplicemente riscrivendo nottetempo alcuni parametri di una formuletta in un allegato, senza alcuna spiegazione tecnica negli atti parlamentari, senza un vero dibattito in materia, senza un confronto con l'opinione pubblica. Ma cosa siamo diventati, in questo Paese?

II. Dove è il burden sharing?

Prendiamo il caso del possessore di lower Tier 2 emesso a suo tempo da Antonveneta, convertito in azioni sulla base del suo valore nominale. Il possessore che lo avesse voluto tenerlo fino a scadenza confidava sulla restituzione proprio di quel nominale, in denaro. Ora si trova nella situazione di ricevere altrettanto in azioni a un prezzo unitario molto basso, così da poter sperare (?)  in un sia pur limitato up-side, o quanto meno in una perdita molto limitata.
Dove sarebbe, in questo caso, il burden sharing?
Prendiamo invece il caso di uno che, di recente, ha comprato l'upper Tier 2 collocato al retail nel 2008 per l'acquisto di Antonveneta. L'ha pagato 60. Ora, se non richiede la conversione in obbligazioni senior (il maxi-emendamento ha introdotto una clausola anti-speculazione in questo senso nel testo definitivo della legge), può tranquillamente ricevere azioni pari al nominale del titolo, confidando in una svalutazione delle stesse inferiore al 40%.
Dove sarebbe, in questo caso, il burden sharing?
La spiegazione che verrà data di questa  decisione di "favorire", sulla carta, gli obbligazionisti subordinati, sarà basata sul principio secondo cui gli obbligazionisti non devono ricevere, su base prognostica, un trattamento deteriore rispetto a quello di cui godrebbero in caso di risoluzione della banca. Ma le possibili spiegazioni "vere" mi sembrano altre.
La prima è, semplicemente, che forse a giugno si vota.
La seconda, più maliziosa, è invece che, forse, il governo sa qualcosa che noi non sappiamo e che, dunque, il burden sharing è implicito nel fatto stesso di detenere azioni Mps. I risultati preliminari di bilancio del Monte vanno, purtroppo, in questa direzione (v. sotto, alla fine del post): da un lato il CET1 è inferiore ai requisiti di vigilanza, sicché il prossimo aumento avrà come fine la ricostituzione di tale parametro; dall'altro lato, restano ancora da piazzare 20 miliardi di sofferenze, che provocheranno una nuova maxi-perdita alla Banca, nonché - si immagina - un nuovo Aumento di Capitale (e tanti saluti ai nuovi/vecchi azionisti).
Ugualmente, va proprio in questa direzione l'altra inquietante suggestione apparsa sui giornali la scorsa settimana, e che di giorno in giorno si fa sempre più incombente, fino quasi a sfiorare la certezza, che cioè Mps possa essere oggetto di delisting. In quest'ultimo caso, evidentemente, le azioni attribuite agli obbligazionisti subordinati - indipendentemente dal loro valore teorico - sarebbero liquidabili con molta maggiore difficoltà e incertezza.

II. Caos rimborsi

A parte la clausola anti-speculazione cui ho fatto breve cenno sopra, l'art. 19, c. 2, D.L. 237 non è stato modificato. Restano dunque tutti i dubbi interpretativi espressi nel precedente post. Che, anzi, sono aggravati dall'introduzione della lett. a-bis): "gli strumenti oggetto di conversione [cioè di sostituzione con obbligazioni senior, devono essere] stati sottoscritti o acquistati prima del 1° gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa".
Ad essere indennizzati saranno dunque gli obbligazionisti subordinati divenuti nuovi azionisti, purché persone fisiche che agiscono in veste di clienti non professionali, che hanno acquistato i titoli prima del 1° gennaio 2016  li hanno ricevuti a titolo gratuito da danti causa che hanno acquistati i medesimi titoli prima della suddetta data.
Molto brevemente.
1. La data ultima di acquisto dei titoli rimborsabili è quella di entrata in vigore del regime del bail-in, dunque diversa - senza motivo apparente - da quella prevista dal D.L. 59 del 2016 per gli obbligazionisti delle "4 banche risolte" (12 giugno 2014, data di pubblicazione in G.U.C.E. della Direttiva BRRD). Non solo: quegli obbligazionisti sono rimborsati soltanto a determinati condizioni di reddito, mentre nel caso Mps la conversione vale per il pensionato come per il nababbo. Sono, queste, discriminazioni che non si possono assolutamente spiegare col diverso status degli Istituti coinvolti (i primi in fallimento, Mps in ricapitalizzazione preventiva). Se vendere un certo prodotto al retail è una truffa, lo è sempre e per intero.
2. Ad essere rimborsati sono soltanto coloro che hanno sottoscritto o acquistato i titoli prima di inizio 2016. Può essere giusto, nel senso che chi li ha comprati dopo, spesso con forte sconto, aveva un intesto speculativo che non può essere indennizzato dallo Stato. Però mi pare che non si tenga conto della controparte di questi presunti raider, di chi cioè - razionalmente, in assenza di un intervento statale avvenuto troppo tardi - ha (s)venduto a prezzi di saldo, nel corso di quest'anno, proprio quelle obbligazioni che ora darebbero diritto a un rimborso. Queste persone hanno subito una perdita; non considerandole, lo Stato - in buona sostanza - consegue un illegittimo guadagno.
3. I rimborsati avranno diritto a "obbligazioni...[con] durata comparabile alla vita residua degli strumenti... oggetto di conversione [in azioni]e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario...". In pratica, è possibile che ai rimborsati sia dato un titolo con medesima scadenza 2018 dell'upper Tier 2 convertito, garanzia dello Stato e tasso non molto inferiore (causa peggioramento, rispetto a 10 anni fa, del merito creditizio di Mps). Va bene il rimborso, ma anche in questo caso il confronto con Banca Etruria & c. appare troppo sbilanciato.

* * * * * 

Detto tutto questo, ritorno sulla questione del futuro delle azioni rivenienti dal burden sharing, cioè - in sostanza - dal futuro di Mps.
I risultati presentati stasera sono agghiaccianti.
Margine di interesse strutturalmente in calo di oltre il 10% (i tassi sono a zero, i depositi si riducono a vista d'occhio), 4 miliardi e mezzo di Euro di rettifiche (Mps è sotto ispezione, per cui ha dovuto suo malgrado utilizzare con particolare attenzione le nuove linee guida della BCE...), l'impossibilità di iscrivere le DTA sulla perdita fiscale per un importo di 861 milioni di Euro cui si aggiunge la parziale svalutazione delle DTA relative alle perdite fiscali pregresse per 276 milioni di Euro (tradotto: siamo talmente sicuri di non fare utili in futuro, che neppure iscriviamo la perdita di quest'anno, visto che non avremo, in futuro, risultati positivi da cui dedurla ai fini del pagamento delle imposte). Il tutto coronato da un risultato di esercizio negativo per quasi 3 miliardi e 300 milioni di Euro. Amen.
Va bene, si dirà. Hanno pulito, ora, si riparte.
No.
Quello è Unicredit.
Qui c'è ancora da pulire tutto.
L’esposizione dei crediti deteriorati lordi del Gruppo al 31 dicembre 2016 è infatti ancora pari a quasi 46 miliardi di Euro (soltanto un miliardo e mezzo in meno rispetto al 2015), quella netta a oltre 20 miliardi di euro (4 miliardi di Euro in meno da inizio anno, ma comunque una cifra ancora paurosa per le sorti della banca).
Il Tesoro entrerà in forze in Mps. Ma se Mps non trova un modo - se il governo non trova un modo - di liberarsi di questa massa di crediti marci, tra un anno o due saremo di nuovo a "punto e a capo". Un po' di tempo c'è. Però è poco.
Speriamo che, ancora una volta, una grande azienda e migliaia di lavoratori e cittadini non debbano vedere i propri legittimi interessi pregiudicati per meschini interessi di bottega derivanti dall'ennesima campagna elettorale.

lunedì 6 febbraio 2017

Anche la Corte Costituzionale si avvede che i Trattati contraddicono la Costituzione

Premessa

Questo post vuole evidenziare l'aggressività dell'ordinamento giuridico europeo rispetto a quello italiano e la mancanza di qualsiasi strategia di difesa da parte degli organi che, teoricamente, dovrebbero garantire la nostra sovranità (che - fin tanto che resta in vigore l'art. 1 della Costituzione - appartiene al popolo).
Per spiegare la questione, tuttavia, è necessario un ragionamento un po' più articolato, che comporta: (i) una breve disamina del "diritto penale europeo" (introduzione); (ii) la ricostruzione della vicenda giudiziaria in commenti (i fatti e gli antefatti); (iii) alcune considerazioni conclusive (di buon senso).
Chi ha già dimestichezza con la materia può senz'altro passare direttamente al punto (iii).

(I) INTRODUZIONE

(I.a) Cosa è il diritto penale europeo

Esiste una branca del diritto europeo assai complicata e spesso negletta. Come al solito, è complicata e negletta perché particolarmente importante (cioè prospetticamente capace di incidere in modo significativo sulla vita di ciascuno).
Si tratta del diritto penale europeo.
Gli artt. 82 e ss. del TFUE prevedono infatti sia il "principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie", sia il "ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri", sia la "cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati... in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni".
Propedeutiche al riconoscimento reciproco delle sentenze sono disposizioni assai rilevanti, poiché attengono all'ammissibilità reciproca delle prove, ai diritti della persona nella procedura penale, ai diritti delle vittime della criminalità, oltre che ad altri non meglio precisati "elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione" unanime.
Il riavvicinamento delle disposizioni legislative si attua mediante l'emanazione di "norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave" -terrorismo, tratta e sfruttamento sessuale degli esseri umani, traffico di stupefacenti e di armi, riciclaggio, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata - "che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni".
Non solo: "allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite [non tramite regolamento, ma comunque] tramite direttive".
(Prima osservazione. L'Unione Europea si arroga il diritto di comminare sanzioni afflittive in relazione a fattispecie che possano astrattamente pregiudicare qualsivoglia norma emanata dalla stessa Unione in settori oggetti di armonizzazione. ...).
Tra i reati previsti dall'art. 83, c. 1, TFUE (Trattato di Lisbona) non figura più, come accadeva nel precedente TUE (Trattato di Maastricht), quello di "frode", che rimane invece "confinato" all'art. 325 del TFUE. Il c. 4, ad esempio, dispone: "il Parlamento europeo e il Consiglio... adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione".
I dubbi della dottrina sull'effettiva portata della disposizione, peraltro, hanno nel caso di specie un rilievo tutto particolare, come vedremo in seguito.

(I.b) Le garanzie dell'imputato nel sistema europeo

Risulta evidente che, a livello di Unione Europea, alla competenza penale si debbano accompagnare anche garanzie di tutela degli imputati. Ad esempio, nella nostra Costituzione tali tutele si riscontrano - largo circa - agli artt. 13, da 24 a 27, e 111 (giudice naturale precostituito per legge, principio di legalità [nessuno può essere giudicato se non in base a una legge, né a una pena che non sia prevista dalla legge, posto che la legge sia precisa e stringente: v. sotto], habeas corpus e diritto di difesa, limitazioni all'estradizione, personalità della responsabilità penale, presunzione di innocenza, funzione rieducativa della pena, giusto processo).
Gli estensori dei Trattati hanno creduto di poter risolvere la questione attraverso l'art. 6 del TUE, che istituisce un raccordo tra le garanzie contenute nel diritto dell’Unione e quelle già previste sia dalla Carta Europea dei Diritto dell'Uomo (o CEDU) sia dagli Stati membri: un caso noto è il riconoscimento del rango di "principio generale di diritto europeo" in relazione alla retroattività delle norme penali più favorevoli, rinvenibile nelle tradizioni costituzionali comuni (cfr. CGCE, 3 maggio 2005, causa C-387/02 relativa alle vicende giudiziarie del Silvione nazionale).
A tale strada se ne è aggiunta un'altra, a partire dalla dichiarazione di Nizza del 2000, che ha portato alla elaborazione di una "Carta dei diritti" dotata del medesimo rango dei Trattati ai sensi dell'art. 6, c. 1, del TUE. La Carta, che riconosce un catalogo minimo di garanzie penali e processuali, opera - per effetto dell’art. 51, c. 1 - "esclusivamente in attuazione del diritto dell’Unione".
Che significa? Una cosa fondamentale, secondo la Corte di Giustizia, e ciò che la Carta ha la prevalenza rispetto alle Costituzioni nazionali (cfr. CGCE, sentenza 26 febbraio 2013, C-199/11, Melloni, § 59, secondo cui il primato delle norme europee non incontra limiti, neanche nelle norme costituzionali degli Stati membri: "il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato"). 
(Seconda osservazione. Logico corollario di quanto sopra è la possibilità di rinvio pregiudiziale alla CGCE anche da parte della stessa Corte Costituzionale, nonché il diritto della Corte di Giustizia di rimettere in discussione addirittura un giudicato di un Paese membro (CGCE, sentenza 18 luglio 2007, C-119/05, Ministro Industria c. Lucchini: per una lettura meno dirompente della sentenza, cfr. Lembo, in Dir. e Prat. Trib., 2015, 6, 10936). Questa impostazione, tuttavia, confligge con la pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto di mantenere comunque il diritto a verificare l’eventuale conflitto della norma comunitaria in ipotesi applicabile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili della persona umana. Si tratta dei c.d. “controlimiti” i quali, tuttavia, secondo una certa corrente dottrinale sarebbero stati anch'essi "europeizzati" (oltre che dall'art. 6, anche) dall'art. 4, c. 2, del TUE, secondo cui "l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali" (v. Ruggeri, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti”, e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno..., in Staiano, Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali, Torino, 2006, 827).
Scrivevo in un precedente post: "se così fosse, anche su questi [controlimiti] (e sul loro effettivo contenuto) sarebbe chiamati a pronunciarsi, in ultima istanza, la Corte di Giustizia, nonostante un orientamento (al momento) nettamente contrario da parte della Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 238). Potrebbe però essere possibile [in futuro]... anche un rinvio alla stessa Corte di Giustizia proprio in virtù della sopra ricordata «europeizzazione» dei «controlimiti». Almeno, si darebbe una volta per tutte alla volpe il diritto di giudicare sulle galline").

(II) I FATTI E GLI ANTEFATTI

(II.a) Dalla sentenza Taricco all'ordinanza n. 24 del 2017

La Corte di Giustizia, con sentenza dell'8 settembre 2015 relativa alla causa C-105/14 (c.d. sentenza Taricco), condanna l'Italia per la vigente (all'epoca dei fatti) disciplina della prescrizione dei reati tributari. Secondo i giudici, la previsione di un termine massimo per il raggiungimento di una condanna definitiva pur in presenza di atti interruttivi determinava, in pratica, la sistematica impunità delle frodi carosello in materia di IVA (tributo, come noto, europeo).
Secondo la Corte, dunque, il giudice penale deve disapplicare il combinato disposto dell'art. 160, u.c., e dell'art. 161, c.p. (peraltro modificati dal Berlusca quasi alla fine del suo ultimo governo), in quanto idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, cc. 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Questo significa, in soldoni, che secondo la Corte di Lussemburgo il giudice italiano deve - a certe condizioni (tra l'altro di difficilissima previsione: si pensi al concetto di "violazione grave", o a quello di "impossibilità di infliggere sanzioni effettive e dissuasive contro le frodi gravi in un numero considerevole di casi”), in specifiche circostanze - pronunciare sentenza di condanna anche in relazione a un reato che la normativa penale vigente, di fonte legislativa italiana, considera ormai prescritto: il primato del diritto UE sul diritto degli Stati membri può dunque comportare anche effetti in malam partem rispetto alla posizione soggettiva del singolo cittadino. Quello che era stato negato con la c.d. "sentenza Berlusconi" (poiché, secondo la CGCE, "una direttiva non può avere l’effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni”) è invece qui solennemente affermato, essendo la norma asseritamente violata una norma di rango primario, contenuta nel Trattato di Lisbona, sia pure specificata dalla c.d. "Convenzione PIF" (sarebbe interessante parlare della proposta direttiva che dovrebbe sostituire la Convenzione, e della relativa Risoluzione del Parlamento Europeo... vabbè passiamo oltre).
Ma significa anche, per dirla in modo semplice, neppure contemplare l'ipotesi che il giudice italiano (essenzialmente il giudice costituzionale) si rifiuti di adempiere a tale obbligo, individuando nel principio di legalità in materia penale uno specifico, invalicabile “controlimite”.
Cosa dice, in proposito, la sentenza Taricco? Una cosa semplice, ma inappropriata. Nega cioè in radice che vi sia in questo caso alcuna violazione del principio di legalità. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 52 della "Carta dei diritti", la disciplina della prescrizione atterrebbe alle condizioni di procedibilità del reato, rispetto alle quali detto principio (ridotto a nullum crimen sine lege e a nulla poena sine lege) non viene in rilievo. Peccato che la nostra Corte Costituzionale - a torto o a ragione, qui non rileva - abbia più volte chiaramente statuito esattamente l'opposto (v. p.e. C. Cost., sentenza n. 324/2008).
Il contrasto è palese ed è stato subito avvertito sia dalla Cassazione (che parla di "aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva"), sia dal Tribunale di Milano, che hanno investito la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla compatibilità con la nostra Carta "dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007)".
(La sventurata rispose).

(II.b) Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Per giurisprudenza costante, la Corte Costituzionale "può verificare, attraverso il sindacato di costituzionalità della legge di esecuzione, se le norme del Trattato..., come sono interpretate ed applicate dalle istituzioni e dagli organi comunitari, siano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o attentino ai diritti inalienabili della persona umana" (C. Cost., 21 aprile 1989, n. 232; C. Cost.,, 8 giugno 1984, n. 170).
Ora, come la CGCE interpreti l'art. 325, TFUE mi sembra abbastanza chiaro. I Supremi Giudici, invece, hanno ritenuto di no (essenzialmente appellandosi ai §§ 53 e 55, che fanno appunto riferimento alla valutazione del giudice in ordine al "rispetto dei diritti degli imputati") e dunque si sono rivolti alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale (ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017).
Il punto di partenza è quello sopra ricordato: nell'ordinamento costituzionale italiano il regime della prescrizione, in quanto facente parte del diritto sostanziale (e non di quello processuale, come accade in altri Paesi e come si desume dalla Carta di Nizza), è soggetto ai principi fondamentali di "legalità" (per cui la norma penale deve essere certa, precisa e stringente, come detto sopra) e di "irretroattività" (per cui la norma penale deve essere conoscibile prima del fatto).
Muovendo da tale assunto, la Corte Costituzionale ritiene: (a) che l'imputato non potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell'Unione avrebbe imposto al giudice italiano di disapplicare gli artt. 160, u.c., e 161, c. 2, c.p., in presenza delle specifiche condizioni indicate dalla CGCE; (b) che le regole di diritto enunciante nella sentenza non sono idonee a delimitare la discrezionalità giudiziaria, poiché non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito del "numero considerevole di casi", cui fa riferimento la sentenza Taricco.
La Corte, date queste premesse, avrebbe potuto semplicemente dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge di ratifica dei Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi (così come d'altronde ammesso dagli stessi Supremi Giudici). Invece, propone tre quesiti, volti ad acclarare se la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione Europea debba essere disapplicata dal giudice nazionale: (i) anche nel caso in cui a fondamento di questo obbligo di disapplicazione non vi sia una base legale sufficientemente determinata; (ii) anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; (iii) anche quando la mancata applicazione della norma nazionale sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.
Nel mezzo... alcune asserzioni piuttosto inquietanti.

(III) LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE E QUELLE DEL BUON SENSO

(III.a) L'ordinanza della Corte

Nella propria ordinanza, la Corte sottolinea ripetutamente che "il riconoscimento del primato del diritto dell'Unione è un dato acquisito nella giurisprudenza  di questa Corte, ai sensi dell'art. 11, Cost.", pur dovendo ammettere che "questa stessa giurisprudenza ha altresì costantemente affermato che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia".
La motivazione addotta per fondare tale presa di posizione è però quantomeno bizzarra.
Così scrive la Corte: "il primato del diritto dell'Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l'obiettivo della unità, nell'ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri".
(In realtà, l'art. 11, Cost., parla di "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", e "in condizioni di parità con gli altri Stati". Tralascio qui ogni considerazione sulla questione della "parità": quello che hanno scritto Alberto Bagnai e Luciano Barra Caracciolo su questo punto è più che sufficiente. Tralascio anche il ridicolo riferimento alla "pace" e alla "giustizia", in relazione a un ordinamento che ha prodotto la più immane tragedia sociale, anzi umanitaria, dell'Europa moderna. Vorrei far notare però una certa differenza terminologica fra la Costituzione - "limitazioni di sovranità" - e la Corte Costituzionale - "rinuncia a spazi di sovranità" -, differenza che a mio avviso non è né casuale né priva di significati profondi. Quello che segue lo dimostra ampiamente, a mio avviso).
La primazia del diritto europeo. Cosa significa in pratica? Secondo la Corte Costituzionale significa, in buona sostanza, che prima dei Trattati vengono i "principi costituzionali", ma prima dei "principi costituzionali" viene l'obiettivo di unificazione delle legislazioni. Scrivono i giudici: "il caso qui esaminato si distingue nettamente da quello... [relativo alla] causa C-399/11, Melloni, con la quale si è escluso che, in forza delle previsioni della Costituzione di uno Stato membro, potessero aggiungersi ulteriori condizioni all'esecuzione di un mandato di arresto europeo, rispetto a quelle pattuite con il «consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in absentia». In quel caso una soluzione opposta avrebbe inciso direttamente sulla portata della Decisione quadro 26 febbraio 2009, n. 2009/299/GAI... e avrebbe perciò comportato la rottura dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reciproca fiducia in un assetto normativo uniforme. Viceversa, il primato del diritto dell’Unione non è posto in discussione nel caso oggi a giudizio, perché, come si è già osservato, non è in questione la regola enunciata dalla sentenza in causa Taricco, e desunta dall'art. 325 del TFUE, ma solo l’esistenza di un impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del giudice".
(Probabilmente non interpreto bene. D'altronde, se sbaglio mi corriggerete. Mi sembra però di capire che, ove vi fosse un qualche atto normativo direttamente applicabile emanato dai competenti organi dell'UE, volto al riavvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri, ma incidente su un "principio costituzionale" italiano, il "principio costituzionale" potrebbe essere tranquillamente messo da parte a favore della superiore istanza dell'omogeneizzazione delle legislazioni in una serie di ambiti su cui l'Italia avrebbe ceduto la propria sovranità. L'art. 11, Cost., finirebbe dunque per essere norma sovraordinata a qualsiasi altra di rango costituzionale, sia pure limitatamente alle materia in cui vi sia consenso per un assetto normativo uniforme, diciamo largo circa all'acquis comunitario. Melloni è come Falqui. Basta la parola).
Ma l'idea della "primazia del diritto europeo" si riscontra anche in un altro passaggio della Corte: "anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l’art. 49 della Carta di Nizza abbia identica portata, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 4, della medesima Carta".
(In altri termini. E sempre col beneficio dell'inventario: mi sembrano enormità costituzionali così impensabili che - mentre scrivo - mantengo comunque una certa riserva mentale. Spero, cioè, di sbagliarmi di grosso. Dicevo: in altri termini, la Corte Costituzionale sembra consentire con quella parte della dottrina che ritiene gli stessi "controlimiti" come sussunti all'interno dei Trattati e degli altri atti di analogo rango dell'Unione. La decisione Taricco andrebbe disapplicata in Italia non tanto perché incompatibile con l'art. 25, Cost., quanto piuttosto perché tale articolo sarebbe la declinazione italiana di un più ampio principio, diffuso nelle Costituzioni dei vari Stati membri, come tale incorporato dalla Carta di Nizza. Il che, a contrario, significa che un "principio costituzionale" proprio del nostro Paese e non di altri potrebbe non essere riconosciuto come tale dalla stessa Corte Costituzionale ove confliggente con singole disposizioni dei Trattati e dunque, da ultimi, con l'art. 11, Cost. Ogni riferimento alla Costituzione economica della Repubblica e alla tutela dei risparmiatori è, ovviamente, assolutamente voluto. Mi sarebbe piaciuto, da questo punto di vista, una pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alle regole sul bail-in).

(III.b) Concludendo

La posizione della Corte solleva, secondo me, più di una preoccupazione. In particolare, quella relativa alla possibile lettura dell'ordinanza come una nascosta e paludata ammissione di subordinazione delle specificità costituzionali italiane al diritto comune dell'UE nei molteplici settori di cui al Trattato di Lisbona. Subordinazione che, pertanto, invaderebbe gran parte della Costituzione economica e, per quella via, finirebbe per incidere da un lato sui diritti fondamentali del cittadini (perché se non c'è lavoro non c'è neppure dignità), dall'altro sulla stessa effettività dei diritti politici (non a caso la sovranità appartiene al popolo anche perché la Repubblica è fondata sul lavoro).
All'indomani della sentenza Taricco (che - se si è capito - è una specie di tsunami devastante rispetto al sistema istituzionale degli settant'anni nel nostro Paese) la dottrina ha evidenziato - ben prima dell'ordinanza in commento - l'inanità di un rinvio pregiudiziale alla CGCE: "dal punto di vista dell'ordinamento UE, vale la pena di sottolineare subito, l'opposizione di un... 'controlimite'... sarebbe senz'altro giudicata illegittima. La situazione è qui strutturalmente identica a quella già affrontata dalla Corte nel caso Melloni [ops: N.d.R.], in cui parimenti si discuteva della possibilità per uno Stato membro (in quel caso, la Spagna) di rifiutarsi di adempiere ad un obbligo di fonte UE... in ragione dell’asserita necessità di non violare il principio del giusto processo, nell'estensione riconosciuta a quel principio dal diritto costituzionale nazionale. In quell'occasione la... Corte, rilevata la compatibilità dell’obbligo di consegna del condannato con il diritto al giusto processo nell'estensione riconosciuta a tale diritto dal diritto europeo, sulla base dell’art. 47 CDFUE e della corrispondente garanzia di cui all'art. 6 CEDU [e questo spiega l'arrabattarsi della nostra Corte a rimettere in gioco questa Convenzione: N.d.R.], negò fermamente che la Spagna potesse opporre la necessità di rispettare le garanzie supplementari riconosciute dalla propria Costituzione per sottrarsi all'adempimento dell’obbligo europeo. La Corte si confrontò, in proposito, con la disposizione di cui all'art. 53 CDFUE – a tenore della quale 'nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare... dalle costituzioni degli Stati membri' –, negando che tale disposizione 'autorizzi in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e ad opporlo, se del caso, all'applicazione di disposizioni di diritto dell’Unione'. Insomma: secondo Melloni, è la Corte che stabilisce se un obbligo eurounitario sia o meno compatibile con i diritti fondamentali, così come riconosciuti a livello europeo; una volta riconosciuta tale compatibilità, lo Stato membro è tenuto a dare esecuzione all'obbligo, anche se per ipotesi esso contrasti con il proprio diritto costituzionale". Amen.
Lo stesso Autore, inoltre, sia pure nel quadro di un'apologetica del vincolo esterno anche in materia penale che, francamente non condivido affatto ("i... giudici... rilevano oggi l’assurdità di questa situazione [della prescrizione], che toglie ogni credibilità alla giustizia penale italiana a fronte di fenomeni criminali tutt'altro che bagatellari; e richiamano i loro colleghi italiani, a fronte dell’assordante silenzio del loro legislatore, a porvi direttamente rimedio, quanto meno con riferimento alla materia dei reati che offendono gli interessi finanziari dell’Unione: un legislatore appena razionale a questo punto non dovrebbe però tardare a intervenire, attraverso un'organica disciplina della prescrizione, non foss'altro che in omaggio a un'elementare esigenza di certezza del diritto: valore che potrebbe essere non poco scosso dalle ripercussioni di questa sentenza, il cui contenuto precettivo per il giudice penale italiano non è proprio chiarissimo..."), evidenzia come la disapplicazione pura e semplice della sentenza Taricco rappresenterebbe un modo per "sfidare apertamente il principio del primato del diritto eurounitario, su cui si base l’intera costruzione
giuridica dell’Unione europea".
È questa - non della sfida, ma della chiarezza - la strada intrapresa dalla Corte Costituzionale tedesca nella celeberrima sentenza del 30 giugno 2009 (qui: ovviamente in questa sede sfioriamo soltanto le considerazioni riportate nella decisione, per non disperdere il discorso). La Corte ha bensì ritenuto conforme alla Costituzione l’adesione al Trattato di Lisbona, ma ha posto requisiti molto stringenti al processo di integrazione (soprattutto in materia penale, per rimanere in tema); e ciò - pur in mancanza di una disposizione chiara ed equilibrata come il nostro art. 11, Cost. - proprio per garantire il rispetto della sovranità del popolo tedesco, che rischierebbe altrimenti di essere svuotata. "Perno della sentenza è il diritto di voto del cittadino tedesco..., che la Corte adopera come leva processuale-costituzionale per poter effettuare nell'ambito di un ricorso individuale... una completa disamina del Trattato di riforma. Il pericolo di una violazione del diritto di voto sussiste, ad avviso della Corte, sotto un triplice profilo: il diritto all'elezione dei deputati al Bundestag tedesco potrebbe essere 'svuotato' in seguito ad un ampio trasferimento di competenze all'Unione. La Corte intende, inoltre, il diritto di voto come un (ampio) diritto pubblico soggettivo, con il quale viene reso censurabile il principio democratico: da un lato, l’art. 38, Abs. 1, primo periodo, GG, fonderebbe attraverso il vincolo dell’Unione europea ai principi democratici, presupposto nell'art. 23, Abs. 1, primo periodo, GG, l’esigenza di una sufficiente legittimazione democratica del potere sovrano europeo; dall'altro, la Corte desume dall'art. 146 GG, secondo cui la Legge fondamentale cessa di avere vigore con una Costituzione votata dal popolo tedesco in libera autodeterminazione, una difesa contro una ulteriore adesione ad uno Stato federale europeo e la conseguente perdita della statualità della Repubblica federale tedesca..." (articolo completo qui). Scrive ancora l'Autore: "merita particolare attenzione la questione, se la competenza indiretta disciplinata nell'art. 83, c. 2, TFUE sia tassativa o se un atto corrispondente possa basarsi anche sulla delega decisiva per la relativa materia. Così, l’opinione dominante parte dal presupposto che sull'art. 325, c. 4, TFUE possano fondarsi anche misure penali per la lotta alla frode... Ciò contrasterebbe tuttavia non soltanto con la interpretazione restrittiva richiesta dalla Corte costituzionale, ma anche con la sistematica delle competenze pattizie dell’Unione, posto che l’assunzione della competenza indiretta penale indipendentemente dalla relativa competenza".
La materia del contendere è chiara. La sfida può essere lanciata. Ma forse la nostra Corte Costituzionale non se la sente. E per il momento fa ammuina.